Sentenza 4/1960 (ECLI:IT:COST:1960:4)
Massima numero 949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/02/1960; Decisione del
05/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
950
Titolo
SENT. 4/60 A. ESECUZIONE FISCALE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' - ART. 63, ULTIMO COMMA, T.U. SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/60 A. ESECUZIONE FISCALE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' - ART. 63, ULTIMO COMMA, T.U. SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 63, ultimo comma, R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), in virtu' della quale chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, opera in un campo diverso da quello della iniziativa economica privata, a cui si riferisce espressamente, garantendone la liberta', l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta, sollevata in riferimento al citato art. 41, primo comma, della Costituzione.
La norma dell'art. 63, ultimo comma, R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), in virtu' della quale chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, opera in un campo diverso da quello della iniziativa economica privata, a cui si riferisce espressamente, garantendone la liberta', l'art. 41, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta, sollevata in riferimento al citato art. 41, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte