Sentenza 4/1960 (ECLI:IT:COST:1960:4)
Massima numero 950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/02/1960; Decisione del
05/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
949
Titolo
SENT. 4/60 B. ESECUZIONE FISCALE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' - ART. 63, ULTIMO COMMA, T.U. SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - VIOLAZIONE DI PRINCIPI SULLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/60 B. ESECUZIONE FISCALE - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' - ART. 63, ULTIMO COMMA, T.U. SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - VIOLAZIONE DI PRINCIPI SULLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), prescrivendo che chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, non priva il terzo acquirente del suo diritto di proprieta', ma gli impone soltanto l'onere di rimuovere i beni dalla casa del debitore, subordinando a questo comportamento la conservazione del suo diritto. Pertanto la cennata norma non viola l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la difesa del diritto del proprietario ma non esclude che tale difesa sia subordinata in certe situazioni, a presupposti e condizioni particolari; ne' autorizza una espropriazione per pubblico interesse senza indennizzo, nei confronti del terzo acquirente dei beni, violando il disposto del terzo comma, dello stesso art. 42 della Costituzione.
L'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942), prescrivendo che chi ha acquistato beni mobili a un'asta esattoriale non puo' opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli stessi beni, che siano rimasti nell'abitazione del debitore, non priva il terzo acquirente del suo diritto di proprieta', ma gli impone soltanto l'onere di rimuovere i beni dalla casa del debitore, subordinando a questo comportamento la conservazione del suo diritto. Pertanto la cennata norma non viola l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la difesa del diritto del proprietario ma non esclude che tale difesa sia subordinata in certe situazioni, a presupposti e condizioni particolari; ne' autorizza una espropriazione per pubblico interesse senza indennizzo, nei confronti del terzo acquirente dei beni, violando il disposto del terzo comma, dello stesso art. 42 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte