Sentenza 6/1960 (ECLI:IT:COST:1960:6)
Massima numero 954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/02/1960;  Decisione del  13/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  953  955  956  957  958


Titolo
SENT. 6/60 B. FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - DIRITTI DEL CITTADINO CHIAMATO A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - MODALITA' DI ESERCIZIO - DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA - AMMISSIBILITA' - LIMITI.

Testo
L'art. 51, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente al cittadino, che e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, due diritti soggettivi: quello di disporre del tempo necessario al loro adempimento e quello di conservare il suo posto di lavoro. Il legislatore ordinario puo' emanare norme relative alle modalita' di esercizio di tali diritti, purche' tali norme non siano tali da menomare i diritti stessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 3

Altri parametri e norme interposte