Sentenza 6/1960 (ECLI:IT:COST:1960:6)
Massima numero 956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  13/02/1960;  Decisione del  13/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  953  954  955  957  958


Titolo
SENT. 6/60 D. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI POLITICI - ART. 88 T.U. 30 MARZO 1957, N. 361: COLLOCAMENTO DI UFFICIO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI ELETTI DEPUTATI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE CHIAMATO A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'espressione "conservare il posto di lavoro", usata nell'art. 51, terzo comma, della Costituzione, significa mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, non gia' continuare nell'esercizio delle attivita' o delle funzioni in cui si concreta la prestazione del lavoratore o dell'impiegato. Nello stesso senso va interpretato l'art. 56 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 11 gennaio 1956, N. 17), il quale, dopo aver previsto le varie ipotesi di collocamento in aspettativa, dispone, all'ultimo comma, che "non si puo' in alcun caso disporre del posto dell'impiegato collocato in aspettativa. Pertanto l'art. 88 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), il quale dispone che "i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare", non viola il diritto alla conservazione del posto di lavoro, garantito a chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, dal citato art. 51, terzo comma, della Costituzione. Lo stesso art. 88 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati tutela ampiamente l'altro diritto garantito all'impiegato dall'art. 51, terzo comma, della Costituzione, cioe' il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio delle funzioni elettive, perche' il collocamento in aspettativa esonera temporaneamente l'impiegato dalla prestazione del servizio impiegatizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 3

Altri parametri e norme interposte