Sentenza 290/2019 (ECLI:IT:COST:2019:290)
Massima numero 40979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 27/12/2019; Pubblicazione in G. U. 02/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  40974  40975  40976  40977  40978  42831  42832  42833  42834


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole - Previsione che il piano urbanistico attuativo (PUA) possa derogare alle previsioni del piano dell'area protetta - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. i), n. 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, consentendo che il piano di utilizzazione aziendale (PUA) possa derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta sia con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, che soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano del parco il valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e che lo configura come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 5  co. 1

legge della Regione Lazio  06/10/1997  n. 29  art. 31  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 23  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 25    co. 2