Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole - Previsione che il piano urbanistico attuativo (PUA) possa derogare alle previsioni del piano dell'area protetta - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. i), n. 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, consentendo che il piano di utilizzazione aziendale (PUA) possa derogare alle previsioni del piano dell'area naturale protetta. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta sia con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, che soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano del parco il valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e che lo configura come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.