Sentenza 6/1960 (ECLI:IT:COST:1960:6)
Massima numero 958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
13/02/1960; Decisione del
13/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/60 F. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI SOCIALI - DIRITTI GARANTITI DALL'ART. 51, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESERCIZIO - DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA - ART. 88 T.U. 30 MARZO 1957, N. 361: COLLOCAMENTO DI UFFICIO IN ASPETTATIVA DEI PUBBLICI IMPIEGATI ELETTI DEPUTATI; COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA A DOMANDA DEI SOLI PROFESSORI UNIVERSITARI O EQUIPARATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/60 F. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI SOCIALI - DIRITTI GARANTITI DALL'ART. 51, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESERCIZIO - DISCIPLINA CON LEGGE ORDINARIA - ART. 88 T.U. 30 MARZO 1957, N. 361: COLLOCAMENTO DI UFFICIO IN ASPETTATIVA DEI PUBBLICI IMPIEGATI ELETTI DEPUTATI; COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA A DOMANDA DEI SOLI PROFESSORI UNIVERSITARI O EQUIPARATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il legislatore ordinario, nel disciplinare l'esercizio dei diritti individuali preveduti dall'art. 51, terzo comma della Costituzione, ha la facolta' di adottare norme che si adeguino alla possibile diversita' delle situazioni impiegatizie. Costituisce esercizio insindacabile di tale facolta' la norma dell'art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, in base alla quale i professori universitari e i direttori di istituti sperimentali ad essi equiparati, che vengono eletti deputati, sono collocati in aspettativa solo se ne facciano domanda, e non di ufficio, come e' invece disposto nello stesso articolo per gli altri pubblici impiegati eletti deputati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il legislatore ordinario, nel disciplinare l'esercizio dei diritti individuali preveduti dall'art. 51, terzo comma della Costituzione, ha la facolta' di adottare norme che si adeguino alla possibile diversita' delle situazioni impiegatizie. Costituisce esercizio insindacabile di tale facolta' la norma dell'art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, in base alla quale i professori universitari e i direttori di istituti sperimentali ad essi equiparati, che vengono eletti deputati, sono collocati in aspettativa solo se ne facciano domanda, e non di ufficio, come e' invece disposto nello stesso articolo per gli altri pubblici impiegati eletti deputati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 88 T.U. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte