Sentenza 11/1960 (ECLI:IT:COST:1960:11)
Massima numero 967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  968  969  970


Titolo
SENT. 11/60 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - CENTRALI DEL LATTE - DISCIPLINA DEI PREZZI - LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 851 - ARTT. 5, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, 6 E 8 - INAPPLICABILITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le norme contenute nell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, e nell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 851, non sono piu' applicabili perche' con la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno cessato di esistere i consorzi di categoria fra agricoltori, commercianti e industriali ai quali i comuni dovevano dare in concessione le centrali del latte. Il sistema di regolamentazione del prezzo di vendita del latte, previsto dall'art. 8 della stessa legge 16 giugno 1938, n. 851, e' stato sostituito dal sistema temporaneo previsto dalle disposizioni relative ai comitati interministeriali e provinciali dei prezzi. In ordine alle citate norme degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 851 del 1938, non si puo' quindi porre questione di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  09/08/1943  n. 721  art. 0  

decreto legge  26/04/1946  n. 363  art. 0  

decreto legge  19/10/1944  n. 840  art. 0  

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  15/09/1947  n. 836  art. 0  

decreto legge  23/11/1944  n. 369  art. 0