Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Definizione di edifici legittimi esistenti - Estensione rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia), l'art. 5, comma 6, lett. c), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 57-ter nella legge reg. Lazio n. 38 del 1999, attribuendo la qualifica di "edificio legittimo esistente" ai manufatti per i quali si sono verificate le condizioni descritte nelle due norme statali richiamate a parametro interposto, sia pure per le sole finalità connesse ai piani di utilizzazione aziendale in agricoltura e a quelli per le attività integrate e complementari. Con la norma impugnata dal Governo il legislatore regionale attribuisce la qualifica di "edifici legittimi esistenti" a determinati edifici, sia pure ai limitati fini degli artt. 57 e 57-bis della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, sostituendosi, per questo verso, al legislatore statale cui spetta, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, il compito di porre le norme di principio che consentano di qualificare un immobile come edificio legittimo esistente. La natura di normativa di principio della disciplina statale indicata - concernente il regime della sanatoria degli interventi edilizi abusivi - rende illegittimo l'intervento regionale che, quand'anche fosse meramente ripetitivo delle previsioni statali, non potrebbe superare il test di costituzionalità.