Sentenza 11/1960 (ECLI:IT:COST:1960:11)
Massima numero 969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  967  968  970


Titolo
SENT. 11/60 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - CENTRALI DEL LATTE - LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 851 - RISERVA AI COMUNI O CONSORZI DI COMUNI DELLA FACOLTA' DI ISTITUIRE IN ESCLUSIVA CENTRALI DEL LATTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel sistema della Carta costituzionale la libera iniziativa economica incontra i limiti indicati negli artt. 41 e 43. A norma dell'art, 43 deve ritenersi consentito al legislatore riservare in esclusiva ad enti pubblici imprese che perseguono fini di preminente interesse generale. Rientrano fra tali imprese quelle di pasteurizzazione e distribuzione del latte, atteso il fine di tutela della salute pubblica, che e' diritto dell'individuo e interesse della collettivita'. Non viola percio' il principio della liberta' di iniziativa economica la legge 16 giugno 1938, n. 851, che riserva ai comuni o consorzi di comuni la facolta' di istituire centrali, con esclusiva, per la vendita del latte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte