Sentenza 11/1960 (ECLI:IT:COST:1960:11)
Massima numero 970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  967  968  969


Titolo
SENT. 11/60 D. INDUSTRIA E COMMERCIO - CENTRALI DEL LATTE - LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 851 - ART. 16: SANZIONE DELL'AMMENDA PER LA VIOLAZIONE DEI PRECETTI CONTENUTI NEGLI ARTT. 13 E 14 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I precetti contenuti negli artt. 13 e 14 della legge 16 giugno 1938, n. 851 provvedono a rendere efficaci le condizioni perche' il servizio pubblico assunto dai comuni della preparazione e della distribuzione del latte possa attuarsi al riparo di quelle attivita' di terzi o da quelle omissioni che, rispettivamente, ne compromettono il normale svolgimento o ne menomino le garanzie di igiene e di salubrita'. Pertanto, in funzione della entita' e della qualita' del bene giuridicamente protetto si legittima la natura della sanzione (ammenda) apprestata dall'art. 16 della stessa legge per la violazione dei cennati precetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte