Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  973  974  975  976  977  978  979


Titolo
SENT. 12/60 B. PRESTAZIONI PERSONALI - NON SUSSISTE DIVIETO DI IMPOSIZIONE AL LEGISLATORE - NECESSITA' CHE L'IMPOSIZIONE AVVENGA IN BASE ALLA LEGGE - SUSSISTENZA, NEL CASO, DI TALI CONDIZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non esiste nella Costituzione, in via di principio generale, un divieto al legislatore di imporre prestazioni personali ai cittadini. Infatti, l'art. 23 Cost., nel disciplinare espressamente la imposizione di prestazioni personali, stabilisce che esse non possono avere luogo se non in base alla legge. (Nel caso di specie la prestazione d'opera dei cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali era stata a suo tempo disposta in base ad una legge che ne determinava concretamente le condizioni ed i limiti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte