Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  972  974  975  976  977  978  979


Titolo
SENT. 12/60 C. LIBERTA' PERSONALE - ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - PRESTAZIONI PERSONALI - COMPATIBILITA' COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' PERSONALE.

Testo
L'art. 13 della Costituzione non riguarda genericamente le limitazioni a cui il cittadino puo' essere sottoposto nello svolgimento della sua attivita', ma si riferisce specificamente alla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona. Percio' non puo' essere dedotta, in astratto, in riferimento a tale articolo, l'illegittimita' costituzionale di norme che impongano prestazioni personali. (Nella specie, le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte