Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  972  973  975  976  977  978  979


Titolo
SENT. 12/60 D. DIRITTO DI SCEGLIERE LA PROPRIA ATTIVITA' - COMPATIBILITA' COL DOVERE DI CORRISPONDERE EVENTUALI PRESTAZIONI PERSONALI.

Testo
L'art. 4, secondo comma, della Costituzione si riferisce al dovere e non al diritto di svolgere un'attivita' o una funzione nell'interesse sociale. Il principio della libera scelta della propria attivita', sancito nello stesso articolo, non puo' considerarsi leso, in astratto, dalle limitazioni che l'attivita' prescelta puo' subire, per la tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, ad opera di norme che impongano prestazioni personali. (Nella specie, le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4  co. 2

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte