Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  972  973  974  976  977  978  979


Titolo
SENT. 12/60 E. PRESTAZIONI PERSONALI - LEGGE CHE IMPONE PRESTAZIONI PERSONALI - MANCANZA DI NORME SULL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - IRRILEVANZA.

Testo
Una legge che impone prestazioni personali non puo' considerarsi viziata da illegittimita' costituzionale per il solo fatto che non disponga contemporaneamente l'assicurazione di chi e' tenuto alla prestazione per i casi di infortunio: la mancanza di una norma al riguardo non implica il divieto dell'assicurazione, la quale puo' essere disposta, se necessario, anche con altra legge. (Specie in cui era stata dedotta, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, l'illegittimita' delle norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte