Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  972  973  974  975  976  978  979


Titolo
SENT. 12/60 G. PRESTAZIONI PERSONALI - LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613: NORME SULLA PRESTAZIONE D'OPERA DI CITTADINI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, che prevedono la prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali, non sono in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, perche' contengono la determinazione concreta di condizioni e limiti attinenti ai soggetti e all'oggetto della prestazione, alla misura massima di essa, alle sue modalita' e alla eventuale sua conversione in prestazione patrimoniale. Tali norme limitano l'obbligo della prestazione ai soli cittadini di sesso maschile per ovvie considerazioni sulla inidoneita' fisica degli individui di sesso femminile a corrispondere la prestazione stessa: percio' non violano il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Le stesse norme non violano il principio della liberta' di iniziativa economica sancito nell'art. 41 della Costituzione, perche' tale principio, che ha attinenza allo svolgimento normale dell'attivita' del cittadino, non puo' considerarsi leso dall'obbligo della prestazione personale di quattro giornate annuali di lavoro, sostituibili per giunta col pagamento di una tassa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte