Sentenza 290/2019 (ECLI:IT:COST:2019:290)
Massima numero 42832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 27/12/2019; Pubblicazione in G. U. 02/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  40974  40975  40976  40977  40978  40979  42831  42833  42834


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo e abrogativo della norma impugnata - Sua possibile applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4-bis nella legge reg. Lazio n. 33 del 1999, va esclusa la cessazione della materia del contendere a seguito dello ius superveniens. Benché, nelle more del giudizio, la norma impugnata sia stata modificata dall'art. 16, comma 6, della legge reg. Lazio 20 n. 8 del 2019, e successivamente sia intervenuta la legge reg. Lazio n. 22 del 2019, la quale ha disposto, a decorrere dall'8 novembre 2019, l'abrogazione, tra le altre, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, essa è stata in vigore, nel suo testo originario, dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019. Pertanto, la modifica descritta, pur risultando satisfattiva delle doglianze del ricorrente, non consente di escludere che la norma impugnata abbia avuto applicazione medio tempore.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 33  co. 1

legge della Regione Lazio  18/11/1999  n. 33  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte