Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo e abrogativo della norma impugnata - Sua possibile applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4-bis nella legge reg. Lazio n. 33 del 1999, va esclusa la cessazione della materia del contendere a seguito dello ius superveniens. Benché, nelle more del giudizio, la norma impugnata sia stata modificata dall'art. 16, comma 6, della legge reg. Lazio 20 n. 8 del 2019, e successivamente sia intervenuta la legge reg. Lazio n. 22 del 2019, la quale ha disposto, a decorrere dall'8 novembre 2019, l'abrogazione, tra le altre, della legge reg. Lazio n. 33 del 1999, essa è stata in vigore, nel suo testo originario, dal 24 ottobre 2018 al 22 maggio 2019. Pertanto, la modifica descritta, pur risultando satisfattiva delle doglianze del ricorrente, non consente di escludere che la norma impugnata abbia avuto applicazione medio tempore.