Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  15/03/1960;  Decisione del  15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  971  972  973  974  975  976  977  979


Titolo
SENT. 12/60 H. CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - ISTITUZIONE DI PEDAGGI - RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Il principio della libera circolazione dei cittadini nel territorio dello Stato non e' minimamemte leso da quelle costrizioni alla circolazione stradale che, come il diritto di pedaggio, sono basate sulla soddisfazione di altri diritti per il rimborso delle spese di costruzione e manutenzione delle strade medesime. L'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, che tale diritto di pedaggio prevede, non si pone pertanto in contrasto con l'art. 16 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte