Sentenza 12/1960 (ECLI:IT:COST:1960:12)
Massima numero 979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
15/03/1960; Decisione del
15/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/60 I. PRESTAZIONI PERSONALI - LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613: PRESTAZIONI D'OPERA DI CITTADINI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - ART. 6: DECISIONE INAPPELLABILE DEL CONCILIATORE SULLE CONTESTAZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI PRESTATORI D'OPERA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/60 I. PRESTAZIONI PERSONALI - LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613: PRESTAZIONI D'OPERA DI CITTADINI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - ART. 6: DECISIONE INAPPELLABILE DEL CONCILIATORE SULLE CONTESTAZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI PRESTATORI D'OPERA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, il quale dispone che le contestazioni relative al ruolo delle prestazioni d'opera dovute dai cittadini di ciascun Comune per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali siano decise inappellabilmente dal Conciliatore, non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini contro gli atti della pubblica Amministrazione.
L'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, il quale dispone che le contestazioni relative al ruolo delle prestazioni d'opera dovute dai cittadini di ciascun Comune per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali siano decise inappellabilmente dal Conciliatore, non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini contro gli atti della pubblica Amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte