Sentenza 13/1960 (ECLI:IT:COST:1960:13)
Massima numero 980
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
16/03/1960; Decisione del
16/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/60 A. CORTE COSTITUZIONALE - NATURA DELLA FUNZIONE - CARATTERE DEL PROCEDIMENTO.
SENT. 13/60 A. CORTE COSTITUZIONALE - NATURA DELLA FUNZIONE - CARATTERE DEL PROCEDIMENTO.
Testo
La Corte costituzionale non e' un organo della giurisdizione amministrativa o speciale. Essa esercita essenzialmente funzioni di controllo sull'osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni. Le sue decisioni, concernendo la norma in se', concorrono non tanto all'interpretazione e all'attuazione quanto, all'accertamento della validita' delle norme dell'ordinamento: percio' hanno efficacia erga omnes quando di una norma dichiarano illegittimita' costituzionale. L'adozione di forme e garanzie processuali, che rendono possibile il contraddittorio fra soggetti ed organi legittimati a difendere innanzi alla Corte interpretazioni eventualmente diverse delle norme costituzionali, riflette soltanto la scelta del metodo considerato piu' idoneo dal legislatore costituente per ottenere la collaborazione dei soggetti e degli organi meglio informati e piu' sensibili rispetto alle questioni da risolvere e alle conseguenze della decisione.
La Corte costituzionale non e' un organo della giurisdizione amministrativa o speciale. Essa esercita essenzialmente funzioni di controllo sull'osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni. Le sue decisioni, concernendo la norma in se', concorrono non tanto all'interpretazione e all'attuazione quanto, all'accertamento della validita' delle norme dell'ordinamento: percio' hanno efficacia erga omnes quando di una norma dichiarano illegittimita' costituzionale. L'adozione di forme e garanzie processuali, che rendono possibile il contraddittorio fra soggetti ed organi legittimati a difendere innanzi alla Corte interpretazioni eventualmente diverse delle norme costituzionali, riflette soltanto la scelta del metodo considerato piu' idoneo dal legislatore costituente per ottenere la collaborazione dei soggetti e degli organi meglio informati e piu' sensibili rispetto alle questioni da risolvere e alle conseguenze della decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 137
legge costituzionale
art. 0
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0