Sentenza 13/1960 (ECLI:IT:COST:1960:13)
Massima numero 984
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/03/1960;  Decisione del  16/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  980  981  982  983  985  986


Titolo
SENT. 13/60 E. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - VIZI DI NOTIFICAZIONE - EFFETTI.

Testo
Il carattere particolare dei procedimenti innanzi alla Corte costituzionale e la stessa natura della funzione affidata alla Corte nel sistema delle garanzie costituzionali inducono a non attribuire ad una irregolarita' di notificazione le stesse conseguenze che essa potrebbe avere in un processo avente ad oggetto un conflitto intersubiettivo di interessi. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di nullita' della notificazione e quindi di irricevibilita', per decorso dei termini, del ricorso per conflitto di attribuzione contro lo Stato proposto dalla Regione siciliana a seguito del D.P.R. 26 agosto 1959, n. 875, con cui sono state soppresse due linee ferroviarie a scartamento ridotto della Sicilia: eccezione sollevata per il motivo, in se stesso fondato, che la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e non direttamente al Presidente. Nella sentenza si rileva che non e' il caso di accogliere l'eccezione di nullita', sia perche' e' la prima volta che la questione si e' presentata e sia perche' entrambi i soggetti si sono costituiti ed hanno svolto le proprie difese).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte