Sentenza 13/1960 (ECLI:IT:COST:1960:13)
Massima numero 986
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  16/03/1960;  Decisione del  16/03/1960
Deposito del 23/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  980  981  982  983  984  985


Titolo
SENT. 13/60 G. REGIONE SICILIA - BENI RIMASTI AL DEMANIO DELLO STATO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - SUCCESSIVA CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DELLO STATO.

Testo
I beni siti in Sicilia, che al momento dell'entrata in vigore dello Statuto siciliano rimasero a far parte del demanio statale, restano di proprieta' dello Stato, se perdono successivamente il carattere di beni demaniali, e non devono essere trasferiti al patrimonio della Regione. (Specie in cui la Corte ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro lo Stato a seguito del D.P.R. 26 agosto 1959 n. 875, con cui sono state soppresse le linee ferroviarie a scartamento ridotto Licata-Agrigento Bassa e Margonia-Canicatti: ricorso proposto per il motivo che con l'impugnato decreto non era stato disposto il trasferimento al patrimonio della Regione di tutte le attrezzature delle linee soppresse).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 32  

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 33