Commercio - Norme della Regione Lazio - Presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Possibile utilizzo dei servizi della agenzia per le imprese - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., dell'art. 33, comma 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4-bis nella legge reg. Lazio n. 33 del 1999, il cui comma 3 prevede che, ai fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 159 del 2010. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dal dato letterale non si evince un'interferenza con quanto previsto in tema di verifica formale della SCIA, che spetta esclusivamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La disposizione in esame deve essere, dunque, interpretata nel senso di escludere l'attribuzione di nuovi compiti all'agenzia per le imprese, le cui funzioni restano quelle indicate dalla normativa statale e in particolare dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 160 del 2010.