Sentenza 14/1960 (ECLI:IT:COST:1960:14)
Massima numero 989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/03/1960; Decisione del
16/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/60 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97: DEVOLUZIONE DELLA MATERIA ALLA COMPETENZA REGIONALE - CONSERVAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE PER ALCUNE FUNZIONI.
SENT. 14/60 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97: DEVOLUZIONE DELLA MATERIA ALLA COMPETENZA REGIONALE - CONSERVAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE PER ALCUNE FUNZIONI.
Testo
Con l'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige tutta la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' attribuita alla competenza della Regione. Cio' tuttavia non implica che siano anche trasferite agli organi regionali funzioni di carattere essenzialmente statale, potendosi ravvisare deroghe a tale pieno trasferimento nello stesso D.P.R. n. 97 del 1959, che conserva la competenza statale riguardo a talune funzioni (artt. 1, penultimo e ultimo comma, 2 e 3)
Con l'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige tutta la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' attribuita alla competenza della Regione. Cio' tuttavia non implica che siano anche trasferite agli organi regionali funzioni di carattere essenzialmente statale, potendosi ravvisare deroghe a tale pieno trasferimento nello stesso D.P.R. n. 97 del 1959, che conserva la competenza statale riguardo a talune funzioni (artt. 1, penultimo e ultimo comma, 2 e 3)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte