Sentenza 14/1960 (ECLI:IT:COST:1960:14)
Massima numero 991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/03/1960; Decisione del
16/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/60 E. ORDINE GIURIDICO - TUTELA - INTERESSE GENERALE DELLO STATO. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ART. 7 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/60 E. ORDINE GIURIDICO - TUTELA - INTERESSE GENERALE DELLO STATO. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ART. 7 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La tutela dell'ordine giuridico derivante dall'osservanza delle leggi, che obbliga tutti i cittadini e innanzi tutto i pubblici enti e istituti, e' interesse generale dello Stato, che, se non puo' disinteressarsi dell'ordine pubblico, non puo' nemmeno rimanere indifferente di fronte a persistenti violazioni di leggi, quando per giunta abbia richiamato gli organi responsabili a provvedere. Non viola percio' l'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto contenuta nell'art. 7 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n, 97, che attribuisce al Commissario dello Stato la facolta' di sciogliere le amministrazioni degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in caso di "persistente violazione di legge" e quando gli organi regionali non abbiano provveduto allo scioglimento entro tre mesi dalla richiesta dello stesso Commissario.
La tutela dell'ordine giuridico derivante dall'osservanza delle leggi, che obbliga tutti i cittadini e innanzi tutto i pubblici enti e istituti, e' interesse generale dello Stato, che, se non puo' disinteressarsi dell'ordine pubblico, non puo' nemmeno rimanere indifferente di fronte a persistenti violazioni di leggi, quando per giunta abbia richiamato gli organi responsabili a provvedere. Non viola percio' l'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto contenuta nell'art. 7 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n, 97, che attribuisce al Commissario dello Stato la facolta' di sciogliere le amministrazioni degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in caso di "persistente violazione di legge" e quando gli organi regionali non abbiano provveduto allo scioglimento entro tre mesi dalla richiesta dello stesso Commissario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte