Sentenza 14/1960 (ECLI:IT:COST:1960:14)
Massima numero 992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
16/03/1960; Decisione del
16/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/60 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI DI TALI ENTI - D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97, ART. 9: COMPETENZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARTIZIONE FRA LE PROVINCIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/60 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI DI TALI ENTI - D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97, ART. 9: COMPETENZA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARTIZIONE FRA LE PROVINCIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le somme erogate dal Ministero dell'interno a titolo di integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza sono prelevate da un fondo speciale costituito presso il Ministero dell'interno, la cui ripartizione fra le varie Provincie avviene con criteri discrezionali, onde tali contributi non sono da considerare cespiti finanziari della Regione e non possono essere incorporati nel relativo sistema finanziario. Non viola percio' alcuna disposizione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ne' l'autonomia della Regione, l'art. 9 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, che attribuisce al Commissario di Governo la competenza a provvedere al riparto delle somme di cui sopra, tanto piu' che tale attivita' deve essere esplicata d'intesa col Presidente della Giunta regionale.
Le somme erogate dal Ministero dell'interno a titolo di integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza sono prelevate da un fondo speciale costituito presso il Ministero dell'interno, la cui ripartizione fra le varie Provincie avviene con criteri discrezionali, onde tali contributi non sono da considerare cespiti finanziari della Regione e non possono essere incorporati nel relativo sistema finanziario. Non viola percio' alcuna disposizione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ne' l'autonomia della Regione, l'art. 9 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, che attribuisce al Commissario di Governo la competenza a provvedere al riparto delle somme di cui sopra, tanto piu' che tale attivita' deve essere esplicata d'intesa col Presidente della Giunta regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte