Sentenza 15/1960 (ECLI:IT:COST:1960:15)
Massima numero 996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  16/03/1960;  Decisione del  16/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  993  994  995  997


Titolo
SENT. 15/60 D. PROVINCIA DI BOLZANO - SEGRETARI DEI COMUNI DI IV CLASSE - ART. 21, PRIMO COMMA, LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 784: CONCORSO RISERVATO AGLI ORIUNDI DELLA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, nello stabilire che "alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni di classe IV della Provincia di Bolzano si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569" - e quindi con cittadini che abbiano anche i requisiti di essere oriundi della Provincia e di conoscere entrambe le lingue italiana e tedesca - non fa discriminazione fra i cittadini in base alla razza o alla lingua, ma parte soltanto dal presupposto che il possesso dei suddetti requisiti implichi particolari attitudini a svolgere le mansioni di segretario nei Comuni suddetti. L'indicata disposizione non viola percio' il principio di eguaglianza sancito in via generale dall'art. 3 e, per quanto riguarda l'ammissione ai pubblici uffici, dall'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte