Sentenza 15/1960 (ECLI:IT:COST:1960:15)
Massima numero 997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  16/03/1960;  Decisione del  16/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  993  994  995  996


Titolo
SENT. 15/60 E. REGIONE (IN GENERE) - COMPETENZA - LIMITI - ART. 120 DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - PROVINCIA DI BOLZANO - SEGRETARI DEI COMUNI DI IV CLASSE - ART. 1, PRIMO COMMA, LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 748: CONCORSO RISERVATO AGLI ORIUNDI DELLA PROVINCIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 120 della Costituzione e' un'applicazione, nel quadro dell'unita' dello Stato, del principio generale di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi della ammissione ai pubblici uffici, nell'art. 51. In quanto espressione di un principio, i divieti posti dall'art. 120 vincolano anche il legislatore statale. Tuttavia, mentre per il legislatore regionale tali limiti sono assoluti e inderogabili, lo stesso non e' per il legislatore statale. Il presupposto dell'art. 120 della Costituzione e' che la legge regionale non puo' mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma non essendo riconosciuta al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare i rapporti e gli interessi di tutta la collettivita' nazionale l'aspetto dell'interesse generale, e' permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una piu' adeguata organizzazione ai pubblici servizi. Pero' l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalita' della disciplina stessa, non puo' toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione e non puo' trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di uguaglianza. Non esorbita da tali limiti l'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, che, in applicazione del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569, riserva agli oriundi della Provincia di Bolzano la partecipazione allo speciale concorso per segretari dei Comuni di IV classe di quella Provincia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  13/12/1946  n. 569  art. 0