Trasporto - Norme della Regione Lazio - Trasporto pubblico locale - Misure per il decongestionamento del traffico locale - Utilizzo dei servizi di noleggio di autobus con conducente - Previsione che l'inizio del servizio sia subordinato alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., dell'art. 84, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'art. 4-bis nella legge reg. Lazio n. 30 del 1998, che detta misure per contribuire al decongestionamento del traffico, prevedendo che possano essere impiegati, come servizi di trasporto pubblico non di linea, i servizi di noleggio di autobus con conducente, previa, tra l'altro, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le censure mosse dal ricorrente si presentano del tutto vaghe e prive di una adeguata motivazione. Non si comprende, tra l'altro, sotto quale profilo rilevi l'asserita inconferenza del rinvio, operato dalla norma impugnata, agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 1998. Né tantomeno sono chiare le ragioni per le quali l'aver subordinato l'inizio del servizio di trasporto pubblico locale alla preventiva SCIA costituisca causa di illegittimità costituzionale. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019 e n. 245 del 2018).