Sentenza 16/1960 (ECLI:IT:COST:1960:16)
Massima numero 1000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  17/03/1960;  Decisione del  17/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  998  999  1001  1002  1003


Titolo
SENT. 16/60 C. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 6 AGOSTO 1958, N. 790 - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI EFFETTIVA PEREQUAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Il principio contenuto nel primo comma dell'art. 24 della Costituzione, che salvaguarda la tutela dei diritti ed interessi legittimi intesi nella loro accezione tecnica, non e' violato qualora l'ordinamento non riconosca ad una pretesa la qualifica di diritto o interesse legittimo. La legge 6 agosto 1958, n. 790, peraltro, pur non prevedendo la tutela giurisdizionale del diritto alla "effettiva perequazione" dei canoni di affitto dei fondi rustici determinati in canapa, consente il ricorso alle Sezioni specializzate agrarie per la perequazione dei canoni, con l'ovvia limitazione che esso potra' essere proposto ed accolto nei limiti nei quali le leggi in vigore in questa materia ne consentano proponibilita' ed accoglimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte