Sentenza 16/1960 (ECLI:IT:COST:1960:16)
Massima numero 1001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  17/03/1960;  Decisione del  17/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  998  999  1000  1002  1003


Titolo
SENT. 16/60 D. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 6 AGOSTO 1958, N. 790 - CONTRASTO CON L'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Una legge che fa salvi gli effetti di una precedente legge, dichiarata incostituzionale, fino al giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, non viola il precetto contenuto nell'art. 136 della Costituzione ma ne fa, anzi, puntuale applicazione. (Specie in cui la legge 6 agosto 1958, n. 790 ha fatto salvi gli effetti della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 sui rapporti sorti sotto il suo impero sino al giorno 20 luglio 1958, cioe' a dire sino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 53 del 9 luglio 1958 che ha dichiarato illegittima la predetta legge n. 1422).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte