Sentenza 16/1960 (ECLI:IT:COST:1960:16)
Massima numero 1003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  17/03/1960;  Decisione del  17/03/1960
Deposito del 29/03/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  998  999  1000  1001  1002


Titolo
SENT. 16/60 F. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 6 AGOSTO 1958, N. 790 - RIDUZIONE OPE LEGIS ED OPE JURISDICTIONIS - CONTRADDITTORIETA' DELLA LEGGE - INSUSSISTENZA.

Testo
La riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici determinati in canapa, effettuata ope legis, non e' in insanabile contrasto con quella effettuata ope jurisdictionis: la prima infatti trova la sua ragione nella necessita' di provvedere ad una valutazione della generale situazione del mercato dei fitti dei fondi rustici siti nelle Provincie campane; la seconda, invece, si fonda sulla necessita' di provvedere alla disciplina di particolari situazioni che richiedano determinazioni caso per caso ispirate dai criteri imposti dalla legge alle Sezioni agrarie specializzate e contenute nella misura dal 25 al 30 per cento del canone originario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte