Sentenza 17/1960 (ECLI:IT:COST:1960:17)
Massima numero 1006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  30/03/1960;  Decisione del  30/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1004  1005  1007


Titolo
SENT. 17/60 C. RIFORMA FONDIARIA - ART. 4 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: RIFERIMENTO DELLA CONSISTENZA DEI BENI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - VARIAZIONI CATASTALI DELIBERATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA, MA CON EFFICACIA AD ESSA ANTERIORE - RILEVANZA - DD.PP.RR. 19 DICEMBRE 1952, N. 2308 E 27 DICEMBRE 1952, N. 3480 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per la determinazione della consistenza dei terreni assoggettabili ad esproprio per riforma fondiaria, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono prendersi in considerazione le variazioni catastali in aumento e quelle in diminuzione, anche se l'ufficio tecnico erariale le abbia deliberate con provvedimento successivo alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge, ma con efficacia anteriore a tale data. Sono viziati di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, in riferimento al citato art. 4 della legge, i decreti di scorporo 19 dicembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre 1952, n. 3480, che hanno tenuto conto, per il calcolo del reddito degli espropriandi, di variazioni catastali che avevano effetto dal 1 gennaio 1950.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte