Sentenza 18/1960 (ECLI:IT:COST:1960:18)
Massima numero 1008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  30/03/1960;  Decisione del  30/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 18/60. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ARTT. 45 R.D. N. 1765 DEL 1935 E 128 R.D.L. N. 1827 DEL 1935: INSEQUESTRABILITA' ED IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI CORRISPOSTE DALL'I.N.A.I.L. E DALL'I.N.P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme degli artt. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla impignorabilita' ed insequestrabilita' delle pensioni rispettivamente corrisposte dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. - sono riferibili al precetto costituzionale per cui devono essere assicurati al lavoratore, non piu' in grado di provvedere al suo sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidita' o vecchiaia, i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (art. 38 Costituzione). Dal fatto che non sia prevista alcuna eccezione alla regola della impignorabilita' ed insequestrabilita' per l'ipotesi che il coniuge o i figli minori vantino un credito per alimenti verso il beneficiario della pensione, non puo' dedursi che le su indicate norme siano in contrasto coi principi relativi all'assistenza familiare, sanciti negli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte