Sentenza 19/1960 (ECLI:IT:COST:1960:19)
Massima numero 1010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  31/03/1960;  Decisione del  31/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1009  1011  1012


Titolo
SENT. 19/60 B. REGIONE T.A.A. - PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - LEGGE PROVINCIALE RIAPPROVATA IL 13 NOVEMBRE 1954 RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI CASE POPOLARI" - ART. 1: CONTROLLO DELLA PROVINCIA SUGLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI - CONTRASTO CON L'ART. 48, N. 5, ST. SPEC. T.A.A. - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 6 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il controllo sugli atti degli enti locali nel T.A.A. e' disciplinato dall'art. 48, n. 5 St. Spec. che affida alla Provincia "la vigilanza e la tutela" su tali enti; tale formula statutaria consente alla legislazione autonoma, nelle materie di sua competenza ed in termini generali, sia la possibilita' di sottoporre ad approvazione gli atti degli enti sottoposti a controllo, sia la possibilita' di sottoporli ad annullamento quando siano in contrasto con gli interessi degli enti medesimi. Nell'ambito di tale controllo, l'art. 6 D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari") vieta tuttavia un sindacato delle Provincie autonome sulle attivita' dell'Istituto autonomo per le case popolari relative a settori di pertinenza finanziaria dello Stato. Pertanto l'art. 1, della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 13 novembre 1954, sottoponendo all'approvazione della Giunta Provinciale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dello I.A.C.P., pur non ponendosi in contrasto con la norma statutaria, viola la indicata disposizione delle Norme di attuazione; atteso che, per il carattere unitario dei citati atti di amministrazione e la indissociabilita' delle spese generali dell'Istituto, non e' possibile distinguere la parte relativa alla gestione dei fondi e delle spese di pertinenza statale, dalle altre parti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1959  n. 28  art. 0