Sentenza 19/1960 (ECLI:IT:COST:1960:19)
Massima numero 1011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
31/03/1960; Decisione del
31/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/60 C. PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - COMPETENZA LEGISLATIVA EX ART. 11 N. 11 DELLO STATUTO SPECIALE - NON ESCLUDE LA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO NELLA STESSA MATERIA.
SENT. 19/60 C. PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - COMPETENZA LEGISLATIVA EX ART. 11 N. 11 DELLO STATUTO SPECIALE - NON ESCLUDE LA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO NELLA STESSA MATERIA.
Testo
Le Provincie del Trentino-Alto Adige, in base all'art. 11, n. 11 St. sp. e a seguito delle norme di attuazione dettate col D.P.R. n. 28 del 1956, dispongono del potere di provvedere con proprie leggi e con propri mezzi nella materia dell'edilizia popolare (salvo le riserve di competenza statale di cui all'art. 1 dello stesso decreto ) e, in particolare, nel settore dell'edilizia destinata a dare alloggio agli occupanti di abitazioni malsane. Non per questo, tuttavia, deve considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione dei perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze previste dalla legislazione provinciale sia per sopperire alla carenza di essa.
Le Provincie del Trentino-Alto Adige, in base all'art. 11, n. 11 St. sp. e a seguito delle norme di attuazione dettate col D.P.R. n. 28 del 1956, dispongono del potere di provvedere con proprie leggi e con propri mezzi nella materia dell'edilizia popolare (salvo le riserve di competenza statale di cui all'art. 1 dello stesso decreto ) e, in particolare, nel settore dell'edilizia destinata a dare alloggio agli occupanti di abitazioni malsane. Non per questo, tuttavia, deve considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione dei perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze previste dalla legislazione provinciale sia per sopperire alla carenza di essa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1959
n. 28
art. 3