Sentenza 19/1960 (ECLI:IT:COST:1960:19)
Massima numero 1012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
31/03/1960; Decisione del
31/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/60 D. PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - ART. 3 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28: ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCIE DI MERA POTESTA' AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI MALSANE. PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - LEGGE PROVINCIALE RIAPPROVATA IL 13 NOVEMBRE 1959 CHE MODIFICA LA LEGGE STATALE 9 AGOSTO 1954 N. 640 CONTENENTE NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 19/60 D. PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - ART. 3 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28: ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCIE DI MERA POTESTA' AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI MALSANE. PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE - LEGGE PROVINCIALE RIAPPROVATA IL 13 NOVEMBRE 1959 CHE MODIFICA LA LEGGE STATALE 9 AGOSTO 1954 N. 640 CONTENENTE NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il primo comma dell'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige dettate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, in materia di case popolari, per la parte che riguarda il trasferimento alle Provincie di Trento e di Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la legge 9 agosto 1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni malsane) demanda agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica", costituisce norma (emanata in base a un potere discrezionale) di contenuto specificativo delle disposizioni statutarie volte ad attribuire alle Provincie la sola potesta' amministrativa in un settore del quale lo Stato ritiene di non disinteressarsi e nel quale continua ad operare con proprie leggi e propri mezzi. Dal cennato trapasso di attribuzioni amministrative, consegue che alle Provincie spetta il potere di dettare norme di organizzazione in ordine ai compiti in precedenza assegnati ad organi ed uffici statali, ma non anche il potere di por mano alla legislazione statale in materia di alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane. Sono pertanto costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 2 e 7 della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 13 novembre 1959, con le quali si dichiara applicabile come legge della Provincia la citata legge statale n. 640 del 1954, si apportano modificazioni alla legge stessa e si prende in considerazione la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tali norme.
Il primo comma dell'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige dettate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, in materia di case popolari, per la parte che riguarda il trasferimento alle Provincie di Trento e di Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la legge 9 agosto 1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni malsane) demanda agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica", costituisce norma (emanata in base a un potere discrezionale) di contenuto specificativo delle disposizioni statutarie volte ad attribuire alle Provincie la sola potesta' amministrativa in un settore del quale lo Stato ritiene di non disinteressarsi e nel quale continua ad operare con proprie leggi e propri mezzi. Dal cennato trapasso di attribuzioni amministrative, consegue che alle Provincie spetta il potere di dettare norme di organizzazione in ordine ai compiti in precedenza assegnati ad organi ed uffici statali, ma non anche il potere di por mano alla legislazione statale in materia di alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane. Sono pertanto costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 2 e 7 della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 13 novembre 1959, con le quali si dichiara applicabile come legge della Provincia la citata legge statale n. 640 del 1954, si apportano modificazioni alla legge stessa e si prende in considerazione la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tali norme.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1959
n. 28
art. 0
legge 09/08/1954
n. 640
art. 0