Sentenza 20/1960 (ECLI:IT:COST:1960:20)
Massima numero 1013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
31/03/1960; Decisione del
31/03/1960
Deposito del 04/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/60. PRESTAZIONI FORENSI - TARIFFE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - RISERVA DI LEGGE - INSUSSISTENZA - LEGGE 7 NOVEMBRE 1957, N. 1051: ATTRIBUZIONE DI POTESTA' REGOLAMENTARE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/60. PRESTAZIONI FORENSI - TARIFFE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E PROCURATORE - RISERVA DI LEGGE - INSUSSISTENZA - LEGGE 7 NOVEMBRE 1957, N. 1051: ATTRIBUZIONE DI POTESTA' REGOLAMENTARE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La determinazione di criteri per l'attuazione di principi e norme legislative e' compito dell'autorita' amministrativa. In materia di prestazioni forensi non esiste riserva di legge. I criteri per la liquidazione dei compensi e per la compilazione delle relative tariffe richiedono, per loro natura, revisioni periodiche, che e' opportuno affidare ad un organo tecnico. L'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il quale dispone che i criteri per la liquidazione dei compensi agli avvocati e ai procuratori legali siano stabiliti dal Consiglio nazionale forense, non contiene una delega di funzioni legislative, ma solo l'attribuzione di una potesta' regolamentare, per il cui conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati nell'art. 76 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo unico della legge n. 1051 del 1957, sollevata in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
La determinazione di criteri per l'attuazione di principi e norme legislative e' compito dell'autorita' amministrativa. In materia di prestazioni forensi non esiste riserva di legge. I criteri per la liquidazione dei compensi e per la compilazione delle relative tariffe richiedono, per loro natura, revisioni periodiche, che e' opportuno affidare ad un organo tecnico. L'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il quale dispone che i criteri per la liquidazione dei compensi agli avvocati e ai procuratori legali siano stabiliti dal Consiglio nazionale forense, non contiene una delega di funzioni legislative, ma solo l'attribuzione di una potesta' regolamentare, per il cui conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati nell'art. 76 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo unico della legge n. 1051 del 1957, sollevata in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte