Ordinanza 21/1960 (ECLI:IT:COST:1960:21)
Massima numero 1014
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
05/04/1960; Decisione del
05/04/1960
Deposito del 06/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 21/60. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI CHE HANNO DATO LUOGO AL CONFLITTO - SUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - ACCOGLIMENTO.
ORD. 21/60. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI CHE HANNO DATO LUOGO AL CONFLITTO - SUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - ACCOGLIMENTO.
Testo
La Corte costituzionale puo' sospendere, per gravi motivi - con ordinanza motivata - l'esecuzione degli atti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie autonome che abbiano dato luogo a conflitto di attribuzione. (Specie in cui e' stata ordinata la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960 di revoca e di sostituzione del Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano nominato dallo Stato, nonche' del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione dell'anzidetta delibera).
La Corte costituzionale puo' sospendere, per gravi motivi - con ordinanza motivata - l'esecuzione degli atti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie autonome che abbiano dato luogo a conflitto di attribuzione. (Specie in cui e' stata ordinata la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960 di revoca e di sostituzione del Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano nominato dallo Stato, nonche' del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione dell'anzidetta delibera).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
legge 11/03/1953
n. 87
art. 42
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9