Ordinanza 21/1960 (ECLI:IT:COST:1960:21)
Massima numero 1014
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  05/04/1960;  Decisione del  05/04/1960
Deposito del 06/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 21/60. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI CHE HANNO DATO LUOGO AL CONFLITTO - SUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - ACCOGLIMENTO.

Testo
La Corte costituzionale puo' sospendere, per gravi motivi - con ordinanza motivata - l'esecuzione degli atti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie autonome che abbiano dato luogo a conflitto di attribuzione. (Specie in cui e' stata ordinata la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 2 febbraio 1960 di revoca e di sostituzione del Commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bolzano nominato dallo Stato, nonche' del decreto 4 febbraio 1960 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano emanato in attuazione dell'anzidetta delibera).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 42  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9