Ordinanza 22/1960 (ECLI:IT:COST:1960:22)
Massima numero 1015
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
05/04/1960; Decisione del
05/04/1960
Deposito del 09/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/60. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE NEL CORSO DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PENDENTE INNANZI ALLA CORTE - DELIBERAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PROCEDURA.
ORD. 22/60. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE NEL CORSO DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PENDENTE INNANZI ALLA CORTE - DELIBERAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PROCEDURA.
Testo
La Corte costituzionale, quando sia sollevata innanzi ad essa (nella specie: in un giudizio per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana) una questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata e necessaria ai fini della decisione del giudizio principale, dispone la trattazione innanzi a se' stessa della questione di legittimita' costituzionale, ed il rinvio del giudizio principale. Ordina che si faccia luogo alle notificazioni, alle comunicazioni ed alle pubblicazioni di rito ed assegna alle parti un termine per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale.
La Corte costituzionale, quando sia sollevata innanzi ad essa (nella specie: in un giudizio per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana) una questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata e necessaria ai fini della decisione del giudizio principale, dispone la trattazione innanzi a se' stessa della questione di legittimita' costituzionale, ed il rinvio del giudizio principale. Ordina che si faccia luogo alle notificazioni, alle comunicazioni ed alle pubblicazioni di rito ed assegna alle parti un termine per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23