Ordinanza 23/1960 (ECLI:IT:COST:1960:23)
Massima numero 1016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
05/04/1960; Decisione del
05/04/1960
Deposito del 09/04/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 23/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 23/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con cui l'autorita' giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte la questione di legittimita' costituzionale di due provvedimenti legislativi, di cui il primo non e' piu' in vigore, per essere stato sostituito dal secondo, e di cui il secondo contiene disposizioni a loro volta modificate o soppresse da leggi successive. Gli atti vanno restituiti, in questo caso, al giudice a quo, per le necessarie precisazioni. (Nella specie, erano stati denunciati di incostituzionalita' il R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, ed il R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, riguardanti l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi. I dieci articoli di cui si compone il decreto del 1931 risultano espressamente soppressi dagli articoli 1 e 2 del decreto del 1933 e sostituiti, con lo stesso decreto, da altri 13 articoli. Gli articoli 4 e 5, del nuovo testo del 1933, risultano poi il primo modificato ed il secondo soppresso dal R.D. 15 ottobre 1936 n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263.
Secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con cui l'autorita' giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte la questione di legittimita' costituzionale di due provvedimenti legislativi, di cui il primo non e' piu' in vigore, per essere stato sostituito dal secondo, e di cui il secondo contiene disposizioni a loro volta modificate o soppresse da leggi successive. Gli atti vanno restituiti, in questo caso, al giudice a quo, per le necessarie precisazioni. (Nella specie, erano stati denunciati di incostituzionalita' il R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, ed il R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, riguardanti l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi. I dieci articoli di cui si compone il decreto del 1931 risultano espressamente soppressi dagli articoli 1 e 2 del decreto del 1933 e sostituiti, con lo stesso decreto, da altri 13 articoli. Gli articoli 4 e 5, del nuovo testo del 1933, risultano poi il primo modificato ed il secondo soppresso dal R.D. 15 ottobre 1936 n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23