Ordinanza 24/1960 (ECLI:IT:COST:1960:24)
Massima numero 1017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  05/04/1960;  Decisione del  05/04/1960
Deposito del 09/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 24/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Non ha i requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza con cui il giudice di merito, dopo aver trascritto l'istanza della parte che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale di un intero testo di legge, dichiara genericamente di adottarne la motivazione e rimette quindi alla Corte costituzionale la questione proposta, senza specificare quali siano le disposizioni del testo di legge viziate da illegittimita' costituzionale. Gli atti vanno restituiti, in questo caso, al giudice a quo, per le necessarie precisazioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23