Caccia - Norme della Regione Lombardia - Recupero, in attitudine di caccia, della selvaggina ferita da appostamento fisso - Possibilità nel raggio di duecento metri dal capanno, con arma scarica e riposta in custodia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione agli artt. 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, dell'art. 15, comma 1, lett. m), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, secondo cui la selvaggina ferita può essere recuperata fino a duecento metri dal capanno, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. La prescrizione impugnata, posta dalla Regione nell'ambito dell'esercizio della potestà legislativa residuale in materia di caccia, integra un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché, per le modalità con cui avviene il recupero, è esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti. La norma censurata, dunque, va ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio delle attività afferenti ad essa.
La potestà legislativa residuale in materia di caccia subisce limiti per effetto della normativa statale quando la materia regionale si sovrappone, per naturale coincidenza, con ambiti afferenti ad interessi diversi che insistono su specifici aspetti del bene ambiente, così che le attribuzioni legislative delle Regioni non possono essere esercitate abbassando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012).