Ordinanza 27/1960 (ECLI:IT:COST:1960:27)
Massima numero 1022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  05/04/1960;  Decisione del  05/04/1960
Deposito del 09/04/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1021  1023


Titolo
ORD. 27/60 B. PARTECIPAZIONI STATALI - ART. 3. TERZO COMMA, PRIMA PARTE, LEGGE 22 DICEMBRE 1956 N. 1589: DISTACCO DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALTRI DATORI DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA INFONDATA CON RIFERIMENTO ALL'ART. 39 COST. - RIPROPOSIZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 18 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'art. 18 della Costituzione sancisce il principio generale della liberta' di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art, 39. E' pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 18, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1598, gia' dichiarata infondata dalla Corte in riferimento all'art. 39.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9