Sentenza 29/1960 (ECLI:IT:COST:1960:29)
Massima numero 1026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
28/04/1960; Decisione del
28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/60 A. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - ARTT. 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE - COLLEGAMENTO FRA LE RISPETTIVE NORME.
SENT. 29/60 A. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - ARTT. 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE - COLLEGAMENTO FRA LE RISPETTIVE NORME.
Testo
Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.
Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte