Sentenza 29/1960 (ECLI:IT:COST:1960:29)
Massima numero 1026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/04/1960;  Decisione del  28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1027  1028


Titolo
SENT. 29/60 A. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - ARTT. 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE - COLLEGAMENTO FRA LE RISPETTIVE NORME.

Testo
Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte