Sentenza 29/1960 (ECLI:IT:COST:1960:29)
Massima numero 1027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/04/1960;  Decisione del  28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1026  1028


Titolo
SENT. 29/60 B. SERRATA ART. 502, PRIMO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SERRATA PER FINI CONTRATTUALI - RAGIONI STORICHE DELLA NORMA - INCOMPATIBILITA' CON L'ATTUALE ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' DI NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA.

Testo
Dal fatto che soltanto il diritto di sciopero sia espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non puo' dedursi che sia compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale la presistente norma dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali. Tale norma, che si ricollega al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non puo' coesistere con l'attuale ordinamento di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed e' in aperto contrasto col principio della liberta' sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 della Costituzione. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presenta attualmente come un atto penalmente lecito. Spetta al legislatore di valutare l'opportunita' di disciplinarla, con norme che trovino ispirazione e fondamento nel sistema attuale e che si adeguino altresi' alle concrete finalita' ed esigenze che potranno risultare da un'organica disciplina di tutta la materia sindacale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte