Sentenza 291/2019 (ECLI:IT:COST:2019:291)
Massima numero 40982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  19/11/2019;  Decisione del  19/11/2019
Deposito del 27/12/2019; Pubblicazione in G. U. 02/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  40980  40981


Titolo
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo - Misurazione delle distanze dagli immobili destinati ad abitazione o lavoro - Criterio del profilo morfologico del terreno - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all'art. 21, comma 1, lett. e) ed f), della legge n. 157 del 1992, dell'art. 15, comma 1, lett. q), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, che prevede che le distanze attinenti agli appostamenti di caccia devono essere misurate seguendo il profilo morfologico del terreno. Le prescrizioni indicate quali norme interposte, relative al rispetto delle distanze minime dai fabbricati adibiti ad abitazione o al lavoro e dalle vie di comunicazione e dalle strade e al rispetto delle distanze per l'esercizio venatorio e per l'uso dei fucili da caccia, sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività, a garanzia della pubblica incolumità. Diversamente, la prescrizione impugnata ricade nell'ambito della competenza legislativa regionale residuale in materia di caccia, che è legittimamente esercitata anche quando le prescrizioni tecniche per il suo esercizio sono dettate in vista della tutela di interessi diversi, che si intrecciano o contrappongono a quello del cacciatore e che, nella specie, afferiscono alla pubblica incolumità.

Per individuare la materia in cui si colloca la norma interposta occorre aver riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina, verificando il nucleo centrale delle prescrizioni e le finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti riflessi. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  04/12/2018  n. 17  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 1  lett. e)

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 1  lett. f)