Sentenza 29/1960 (ECLI:IT:COST:1960:29)
Massima numero 1028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/04/1960;  Decisione del  28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1026  1027


Titolo
SENT. 29/60 C. SCIOPERO - ART. 502, SECONDO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27