Sentenza 29/1960 (ECLI:IT:COST:1960:29)
Massima numero 1028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
28/04/1960; Decisione del
28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/60 C. SCIOPERO - ART. 502, SECONDO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/60 C. SCIOPERO - ART. 502, SECONDO COMMA, CODICE PENALE: DIVIETO DI SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).
L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27