Sentenza 30/1960 (ECLI:IT:COST:1960:30)
Massima numero 1029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/04/1960;  Decisione del  28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1030  1031  1032


Titolo
SENT. 30/60 A. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - CONGLOBAMENTO DI PIU' VOCI RETRIBUTIVE - EFFETTI. LAVORO - PORTIERI E LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI - CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - INDENNITA' DI CONTINGENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITA' DI CAPO-FAMIGLIA DEL LAVORATORE.

Testo
Il conglobamento in unica retribuzione del salario e di ogni altro assegno o indennita' spettante al lavoratore, non esclude che le singole voci che compongono la retribuzione complessiva rimangano distinte, quando nella determinazione della loro misura confluiscono elementi di differenziazione. Nonostante il conglobamento in unica retribuzione dei salari e delle indennita' spettanti ai portieri e ai lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani, disposto con la legge 4 febbraio 1958, n. 23, resta operante, ai fini del calcolo dell'indennita' di contingenza, la distinzione fra capo-famiglia e non capo-famiglia, secondo la tabbella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 245.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte