Sentenza 30/1960 (ECLI:IT:COST:1960:30)
Massima numero 1030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/04/1960;  Decisione del  28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1029  1031  1032


Titolo
SENT. 30/60 B. LAVORO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.

Testo
A norma dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione del lavoratore deve essere commisurata alla prestazione di lavoro, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, e deve essere tale da assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Il criterio di proporzionalita' all'entita' dell'opera prestata, che condiziona la misura del salario base, non puo' essere richiamato per determinare anche quella parte della retribuzione che deve assicurare al lavoratore un dignitoso tenore di vita, poiche', sotto tale aspetto, si deve tener conto del fatto che il lavoratore abbia o non abbia famiglia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte