Sentenza 30/1960 (ECLI:IT:COST:1960:30)
Massima numero 1032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/04/1960; Decisione del
28/04/1960
Deposito del 04/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/60 D. LAVORO - PORTIERI E LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI - RETRIBUZIONI - ART. 1 LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 23: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA SITUAZIONE DI CAPO FAMIGLIA O NON CAPO FAMIGLIA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/60 D. LAVORO - PORTIERI E LAVORATORI ADDETTI ALLA PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI - RETRIBUZIONI - ART. 1 LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 23: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA SITUAZIONE DI CAPO FAMIGLIA O NON CAPO FAMIGLIA DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Si adegua al principio dell'art. 36 della Costituzione, per cui la retribuzione del lavoratore deve essere commisurata anche alle sue esigenze familiari, l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che nel disporre il conglobamento in un unica voce retributiva del salario minimo e delle indennita' di caro-vita, di caro-pane e di contingenza dovuti ai portieri e ai lavoratori addetti con rapporto continuativo alla pulizia degli immobili urbani, stabilisce, in relazione alla tabella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, che l'indennita' di contingenza sia corrisposta in misura diversa a seconda della qualita' di capo-famiglia o non capo-famiglia del lavoratore. Tale disposizione si adegua altresi' al principio dell'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, il quale non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse.
Si adegua al principio dell'art. 36 della Costituzione, per cui la retribuzione del lavoratore deve essere commisurata anche alle sue esigenze familiari, l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, che nel disporre il conglobamento in un unica voce retributiva del salario minimo e delle indennita' di caro-vita, di caro-pane e di contingenza dovuti ai portieri e ai lavoratori addetti con rapporto continuativo alla pulizia degli immobili urbani, stabilisce, in relazione alla tabella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, che l'indennita' di contingenza sia corrisposta in misura diversa a seconda della qualita' di capo-famiglia o non capo-famiglia del lavoratore. Tale disposizione si adegua altresi' al principio dell'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, il quale non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte